Separazione e regime di detrazione fiscale

 

Coppia alle prese con conti e tasse

Cara Unimamma è bene conoscere alcuni aspetti esclusivamente tecnici in materia di separazione per capirne di più sulle conseguenze.

Abbiamo più volte ribadito come tra le tante conseguenze della separazione ci siano:

  • l’assegnazione della casa coniugale;
  • il mantenimento della moglie e dei figli.

Ci occupiamo ora del sistema della detrazione per figli. La Legge del 27/12/206, ha sostituito l’ art.12 del T.U.I.R., chiarendo quali siano gli importi detraibili dall’imposta lorda delle persone fisiche,e prevedendo altresì un meccanismo specifico per il coniuge che beneficia della detrazione in caso di separazione o divorzio.

Ma quali erano le normative precedenti? Ecco le tre diverse fasi:

  • a far data dal 1° gennaio 2002 (art.12 TUIR) si parlava di detrazioni dall’imposta lorda determinate somme per ciascun figlio da ripartire fra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno;
  • dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2007, si parlava di deduzioni dal reddito per oneri di famiglia (Legge 30/12/2004 n.3119) da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione;
  • dal 1° gennaio 2007 (art.12 TUIR come modificato dalla L.27/12/2006 n.296) si parla di nuovo del regime delle detrazioni, nel modo tuttora vigente.

Qual è ora la normativa prevista in materia di detrazione in caso di separazione e divorzio?

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

  • la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
  • se l‘affidamento è congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, sempre in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori;
  • se il genitore affidatario, o in caso di affidamento congiunto uno dei genitori affidatari, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all’altro genitore, che, salvo diverso accordo, dovrà riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione o, se affidamente congiunto, pari al 50%.

Ecco dunque la normativa specifica a tal riguardo, che è sempre bene conoscere.

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