Il “diritto di famiglia” ha subito negli anni numerose riforme, tra queste una delle più importanti riguarda l’affidamento del figlio minore ai genitori.
Qual era la precedente normativa in materia di affidamento? L’art. 154 del codice civile del 1865 prevedeva quanto segue: “il tribunale che pronuncia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sé i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione…può il tribunale per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona…qualunque sia la persona a cui i figli saranno affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione”. Dello stesso tenore era il testo dell’art. 155 del codice civile del 1942, per il quale la regola generale era quella dell’affidamento dei figli ad un solo genitore, a cui veniva attribuita la potestà esclusiva.
La legge 54 del 2006 ha invece riformato drasticamente il precedente regime, ribaltando completamente il regime di affidamento, che da esclusivo è diventato congiunto, rendendo il primo un'”ultima spiaggia” da prevedere solo nei casi i cui uno dei coniugi non possa prendersi cura del bambino. La nuova disciplina contempla per la prima volta il diritto del figlio di essere affidato congiuntamente ad entrambi, mantenendo così un rapporto con ciascuno di essi.
La scelta di questa tipologia di affidamento garantisce il principio di cui all’ art. 30 della Costituzione, che al primo comma statuisce quanto segue:“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Principio che deve essere sempre osservato, anche nei casi di:
L’interesse esclusivo sarà sempre quello del minore, che verrà tutelato dal Giudicante adito, il quale valutate le documentazioni e i comportamenti dei coniugi, deciderà i giorni e gli orari in cui il minore dovrà vedersi garantito il diritto di visita del coniuge con cui non convive più.
Cosa significa questo?
Significa che:
Il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche, e sportive, del minore e fatta sempre salva la volontà dello stesso. E’ così infatti che si tutela maggiormente l’interesse della prole…e meno male!
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