Cara mamma è importante che questo sito denunci anche gli innumerevoli reati e violenze che i nostri cuccioli subiscono, e che lasciano nelle loro anime i segni indelebili della sofferenza.
Come purtroppo sappiamo, anche le mamme sbagliano, commettono reati a danno dei bambini, non solo gli uomini si macchiano le mani! Infatti spesso i media ci riportano notizie di gesti disperati di mamme, probabilmente distrutte e logorate dalle angosce e depressioni più profonde…
Ma non si è colpevoli di violenza solo quando si compiono direttamente gli atti sui figli, ma anche quando non si impediscono che altri lo facciano…
A tale riguardo, è recente la sentenza della Corte di Cassazione penale (la n.4127 del 28 gennaio 2013) con la quale si è definitivamente presa una posizione nei confronti della mamma che non impedisce il reato di abuso sessuale perpetrato a danno del figlio minorenne. Tale sentenza si contestualizza in un periodo storico fertile di queste situazioni, e tratta dell’ obbligo o meno di denuncia del genitore a conoscenza degli abusi sessuali perpetrati a danno del figlio.
La sentenza in questione ha infatti definito un caso di abusi perpetrati su una minore da parte di un terzo soggetto, in cui però la madre era a conoscenza della situazione. In tale caso il soggetto attivo del reato, cioè colui che lo ha commesso, non è uno dei genitori, ma un soggetto terzo.
Per legge il genitore (ed anche per natura aggiungerei!) ha l’obbligo di protezione del minore, del quale è anche garante, quindi i giudici aditi hanno affermato che la condanna della madre in tale situazione è dipesa dalla mancata adozione, da parte della stessa, di comportamenti volti ad impedire l’evento lesivo, e non per forza quindi dalla mancata denuncia penale.
Più precisamente, la decisione del Supremo Organo Giudicante è la seguente: “non esiste, in capo al genitore a conoscenza degli abusi sessuali subiti dal proprio figlio minore, l’obbligo di denuncia ma esiste l’obbligo di porre in essere un comportamento capace di impedire il verificarsi dell’evento lesivo“. Tale condotta dovrà essere garantita sia nel caso in cui il protagonista degli abusi sia l’altro coniuge, sia nel caso in cui sia un terzo esterno al nucleo familiare.
Concludendo quindi, proteggiamo i nostri figli sempre e comunque…noi non siamo complici! 🙁
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