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Categoria Famiglia

Figlio in rivolta contro mamma assillante

Published by
Michele

Questa volta è il Tar della Lombardia a pronunciarsi in merito ad una questione familiare comune.

Quante volte ci è capitato di essere noi stesse in prima persona troppo ansiose e premurose con i nostri figli.

Spesso il nostro volere proteggere, sfocia in una condizione di disagio ed oppressione per i nostri figli.

In questo caso una madre, veniva considerata autrice di atti persecutori nel confronti del proprio figlio, e ammonita dal Questore di Milano ai sensi degli articoli 7 e 8 della  Legge 38/2009, successivamente tale decreto di ammonimento veniva impugnato dinanzi al TAR della Lombardia.

Cosa ha fatto questa mamma? Vediamolo insieme.

La mamma in questione aveva tenuto delle condotte consistite in:

  • numerosi appostamenti presso l’ateneo dove era iscritto il figlio;
  • effettuare innumerevoli  telefonate;
  • numerosi tentativi di contatto/incontro con il figlio.

A seguito dell’interrogatorio della mamma in questione, il Tar della Lombardia-Milano, sez. III, con la sentenza 06.05.2011 n° 1205 definiva “incongruo” il decreto di ammonimento emanato dal Questore di Milano nei confronti di tale madre, rilevando come il decreto di ammonimento non potesse essere utilizzato quale strumento per ingerirsi in situazioni di conflittualità familiare.

Il Tar Lombardia giudicava fondato il ricorso della madre avverso l’ammonimento richiesto dal figlio che le addebitava una condotta persecutoria, il quale, inoltre, si dimostava ben pronto a sporgere una querela.

Il Collegio richiama la finalità dell’ammonimento, che sarebbe quella di far desistere il persecutore (cioè la mamma!), legato alla vittima da vincoli affettivi e familiari, dal persistere nelle condotte persecutorie.

Quest’ultime non vengono penalmente rilevate nelle questioni familiari..

Il Collegio ha ritenuto non esistente il “carattere persecutorio” della condotta della madre poiché tali condotte non potevano essere considerate minacciose né moleste e dalle stesse non è conseguito il alcun danno richiesto dalla normativa e consistente in un stato di ansia o di paura, ovvero nel timore per la propria incolumità o, infine, nell’alterazione delle abitudini di vita del figlio, che sono conseguenze proprie dello stalking.

Ma si sa..mamma avvisata! 🙂

Michele

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