I congedi parentali sono stati revisionati da tre nuove leggi:
- la legge cd. Fornero numero 92 del 2012 che concede, dal 1°gennaio 2013, un giorno di riposo obbligatorio (più altri due facoltativi) per la nascita del figlio, finché il bambino ha cinque mesi di vita;
- il Decreto legge cd. Sviluppo che snellisce la procedura per avere certificati medici che consentano al lavoratore dipendente di assentarsi a causa della malattia del figlio;
- il Decreto legge cd. anti-infrazione Ue che introduce i congedi parentali ad ore per i genitori.
Finché il bambino non abbia compiuto otto anni, i genitori che sono lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente. Tali assenze non possono superare il limite complessivo di undici mesi. Il genitore single può invece assentarsi per un periodo pari a dieci mesi.
Minori tutele sono applicate dall’Inps per i lavoratori autonomi:
- i padri lavoratori autonomi non hanno diritto al congedo parentale,
- le madri possono usufruirne per tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Il genitore, durante il periodo di congedo parentale, ha inoltre diritto ad un’indennità pari al 30% della retribuzione, fino ai tre anni di vita del bambino per un periodo di sei mesi in totale per entrambi i genitori. Superata la soglia dei 6 mesi, e fino all’ottavo anno di vita del bambino, l’indennità spetta solo se il reddito annuo del genitore richiedente non superi certi parametri (per ulteriori informazioni visitate il sito www.inps.it)
Dal 2013 sarà concessa inoltre la cd. “fruizione oraria” dei congedi parentali: che consiste nella possibilità, fino agli otto anni del bambino, per i genitori di assentarsi per alcune ore dal luogo di lavoro invece che tutta la giornata. Per poter usufruire di tale tipo di congedo, è necessario solo un preavviso di quindici giorni.
Un piccolo passo verso la flessibilità di chi ha da poco avuto un bimbo e deve ancora organizzarsi.