Cara Unimamma, nel 2006 con la riforma del diritto di famiglia è stato disposto che il giudice, quando si dibatte l’affidamento di un minore, opti per la forma di affidamento definita condivisa.
Ma perché questo? Cosa hanno decreto i giudici di legittimità su questo argomento?
La Suprema Corte adita, in merito al principio di bigenitorialità, che informa il Diritto di Famiglia, ha decretato quanto segue: “in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori; conseguentemente, l’affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale al principio sopra indicato ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l’affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole.
- in caso di violenza sui figli;
- in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell’altro;
- se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti…);
- in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
Qualora, pertanto, i coniugi volessero l’affidamento condiviso ad uno piuttosto che all’altro, il Giudice potrà decidere di avvalersi della consulenza di un CTU- Consulente tecnico D’Ufficio il quale, assistito anche dai CTP Consulenti Tecnici di Parte, potrà definire, a seguito di colloqui individuali o con entrambi i genitori ed i figli, le modalità di affidamento ed il collocamento del minore.
E’ essenziale che però, durante l’espletamento di una consulenza, vengano in rilievo le motivazioni che abbiamo precedentemente esposte perché si scelga l’affidamento esclusivo contro quello congiunto, in caso contrario il giudice si orienterà verso quest’ultimo.
E’ chiaro ora unimamme? Speriamo di si e speriamo che non vi capiti mai…