Maternità e lavoro, un tema in auge ed un mondo in cui, dopo il Consiglio dei ministri di venerdì scorso, si è intervenuto varando il celebre decreto legislativo “Jobs act“.
Diverse sono le novità al vaglio delle Camere per un parere non vincolante e quindi prossime a diventare legge. Il provvedimento aggiorna parte del Testo unico del 2001 sulla maternità e sulla paternità (Dlgs 151), introducendo norme che avranno un impatto nella vita delle mamme e dei papà in diversi ambiti;
- congedo parentale,
- adozione o affidamento dei minori;
- indennità di maternità;
- facoltà di scelta del part time;
- violenza sulle donne.
Ma andiamo per ordine. E capiamo meglio ed in modo semplice di cosa si tratta.
Jobs act: cosa cambierà in tema di “paternità, maternità e lavoro”
“Sono tante le norme concrete – dice il ministro Poletti – che avranno un impatto immediato nella vita delle mamme e dei papà”.
1. Congedo parentale o di maternità. Due le grandi novità previste dal Jobs Act:
- congedo parentale retribuito al 30% esteso dai 3 ai 6 anni del bambino
- permessi non pagati potranno essere richiesti fino ai 12 anni del minore anziché fino agli 8 come accade ora.
2. Congedo di maternità retribuito.Viene esteso anche alle lavoratrici autonome e a quelle del settore agricolo che potranno assentarsi per 5 mesi con un assegno pagato e, inoltre, può essere utilizzato fino a sei mesi oppure se ne può usufruire su base oraria con una forma di part time al 50%. Una misura che sarà garantita in maniera automatica a tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata, anche nel caso in cui il datore di lavoro non avesse versato i relativi contributi (ora invece in questo caso l’indennità non viene pagata).
3. Figli adottivi e naturali sono stati equiparati nel caso di congedo parentale. In caso di adozione o affidamento, c’è la possibilità di fruire del congedo parentale da quando il minore entra in famiglia.
4. Congedo paternità. Il congedo viene esteso a tutte le categorie di lavoratori, attualmente riguardava solo i lavoratori dipendenti. E’ possibile per il padre quindi usufruire del congedo nel caso il cui la madre non possa farlo. Ancora, in materia di congedi di paternità, il padre libero professionista potrà ricevere l’indennità di maternità in caso di impossibilità della madre di goderne.
5. Congedo obbligatorio di maternità in caso di parto prematuro. In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo i 5 mesi. Inoltre, in caso di ricovero del neonato, la sospensione del congedo di maternità, che si può chiedere a fronte di una certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto.
6. Genitorialità e telelavoro. Sono previsti benefici per i datori di lavoro privato che vi fanno ricorso per andare incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti.
7. Genitorialità e part-time. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche, che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro, o flessibili , clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto. Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale. “In caso di gravi patologie, in aggiunta a quelle oncologiche già previste, si potrà trasformare il lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Basta quindi con «o stai a lavorare o vai a casa” detto il ministro Poletti.
8. Lavoro e donne vittime di violenza. Inserita la norma che introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l’intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale sempre per un massimo di tre mesi per analoghi motivi.
Care Unimamme ed Unipapà, qualcosa si muove, ancora poco sempre troppo poco, soprattutto se il nostro sguardo va verso altre realtà europee come abbiamo fatto mostrandovi la classifica dei paesi in funzione delle condizioni di trattamento sul lavoro riservate alle donne. Il problema del mercato del lavoro in Italia è di certo ancora più vasto e investe in pieno il tema della riqualificazione del capitale umano e delle sue tutele, dei servizi di cui gode.
Per il momento queste nuove misure hanno carattere sperimentale soltanto per il 2015 e sono finanziate con 222 milioni di euro prelevati dall’apposito fondo da 2,2 miliardi previsto per quest’anno dalla legge di Stabilità.
Voi cosa ne pensate? Vi sembra un buon passo avanti?
(Fonti: Governo; Lavoro.Gov; Corriere)