Nell’ultima legge di Stabilità 2016 è stato inserito un emendamento, approvato in corso d’opera, in cui si stabilisce la creazione di un “Fondo di solidarietà”. Una norma giusta, che va a sostenere situazioni di difficoltà, ma non mancano alcuni problemi.
Dal primo gennaio 2016 se il coniuge, avente diritto all’assegno di mantenimento, non dovesse ricevere quanto pattuito, sarà lo Stato a saldare l’ammanco. È previsto in un emendamento alla legge di Stabilità, approvata alla Camera il 21 dicembre e il 22 consegnata al vaglio del Senato per il via libera definitivo. La modifica, apportata di corsa, va ad istituire un Fondo di solidarietà che andrà a tutelare il coniuge in stato di bisogno.
Questa proposta è un cercare soluzioni alle esigenze del coniuge più debole da un punto di vista economico, e quindi più debole su molteplici aspetti, e in anni di crisi come quelli che stiamo vivendo, la debolezza diventa una vera e propria emergenza in un sempre più maggior numero di casi.
L’emendamento è stato presentato dalla deputata del Pd Gea Schirò e prevede che il coniuge separato (se in stato di bisogno, ossia non in grado di provvedere alle esigenze essenziali, basi di vita per sè e i figli e titolare di un assegno di mantenimento, quindi stabilito da un giudice, non pagato dall’altro) potrà presentare al Tribunale più prossimo alla residenza la domanda per ottenere dallo Stato quanto dovuto dal mancato pagamento, in tutto o in parte delle somme in questione. Se, entro trenta giorni, il Tribunale approva la richiesta, la trasmette al ministero della Giustizia, il quale determinerà le modalità di erogazione degli importi. Lo Stato potrà conseguentemente rivalersi sul coniuge insolvente.
Il fondo avrà natura sperimentale con una dotazione di 250 mila euro per il2016 e di 500 mila per il 2017.
Si attendono ora i decreti attuativi, cioè i requisiti per cui si ha diritto a richiedere di usufruire del Fondo di solidarietà, ma qualche criticità salta agli occhi, come il fatto che l’accesso al fondo è negato alle ex coppie di conviventi, in quanto per lo Stato il convivente non è titoloare dell’assegno di mantenimento.
Inoltre, la fruibilità di tale fondo non spetta a:
ma solo al coniuge separato.
La tutela della prole dovrebbe essere in cima, anche sopra il coniuge avente diritto, ma la svista burocratica sembra non essere stata rilevata dai tecnici e dalla promotrice dell’emendamento. , in un Paese dove rimane molto facile non pagare i propri debiti.
E voi, cari Unigenitori, come la ritenete questa norma?
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