Assegno famigliare di maternità: tutte le novità e i requisiti necessari del 2018

assegno famigliare e di maternità

Assegno famigliare e di maternità – Novità in arrivo per quanto riguarda la consistenza degli assegni al nucleo famigliare e di maternità per il 2018.

Assegno famigliare e di maternità: capiamo cosa sono e come variano

Nel Comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri si legge che è stato rivalutato l’importo degli assegni a fronte della variazione media 2017 degli indici Istat dell’1,1%.

Sono stati quindi definiti i requisiti economici validi per l’anno 2018 che danno diritto alla richiesta dell’assegno per il nucleo famigliare e la maternità.

L’assegno famigliare: in cosa consiste, quanto vale e i requisiti

L’assegno famigliare:

  • va alle famiglie in cui siano presenti almeno 3 minori.
  • queste famiglie devono dichiarare risorse reddituali e patrimoniali non superiori a un valore ISEE di 8650,11 Euro.
  • viene inoltre corrisposto in misura totale se l’Isee del beneficiario non supera 6793,06 Euro
  • questa misura integra i normali assegni famigliari ANF.
  • l’assegno mensile corrisponde a 142,85 Euro mensili e viene erogato in 13 mensilità.
  • il pagamento viene effettuato dall’Inps con cadenza semestrale posticipata (ciò significa entro il 15 luglio e il 15 gennaio)
  • chi lo richiede deve presentare la domanda entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene chiesto l’assegno e spetta dal 1 gennaio al 31 dicembre o a partire dalla data del raggiungimento dei requisiti.

L’assegno di maternità: cos’è, come averlo, le scadenze

L’assegno di maternità, invece, è:

  • un contributo dedicato alle mamme che non lavorano
  • non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi
  • le mamme che hanno partorito o adottato o ricevuto in affido preadottivo
  • le mamme sono in possesso di un valore ISEE non superiore a 17.141,45 Euro
  • l’assegno di maternità mensile sarà pari a 342,62 Euro
  • la richiesta va inoltrata entro 6 mesi dalla date del parto e, per i casi di adozione o affidamento preadottivo, dalla data di ingresso del bambino in famiglia

Il richiedente deve essere la mamma, ma vengono fatte alcune eccezioni:

  • in caso di madre di minore età: la richiesta può essere effettuata dal genitore esercente la potestà
  • in caso di decesso della mamma del neonato: il padre che abbia riconosciuto il figlio può effettuare la richiesta a condizione che il figlio viva con la famiglia anagrafica del richiedente
  • in caso di affidamento esclusivo al padre o abbandono da parte della madre
  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria
  • in caso di adozione speciale: dell’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante
  • in caso di separazione legale tra coniugi dell’adottante a condizione che il bimbo rientri nella famiglia anagrafica del richiedente

Chi può richiedere l’assegno famigliare o di maternità?

Infine le domande possono essere effettuate da:

  • cittadini italiani
  • cittadini comunitari
  • cittadini di Paesi terzi che soggiornino in lungo periodo, da famigliari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che abbiano il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente

Unimamme, cosa ne pensate delle novità su questi temi, di cui trovate i documenti ufficiali sulla Gazzetta Ufficiale n°36/2018?

Noi vi lasciamo con un approfondimento su maternità e lavoro per la situazione italiana e un aggiornamento sul congedo di paternità.

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