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Bullismo: cosa dice la legge e le conseguenze legali

Published by
Valentina Colmi

Bullismo: si parla di bullismo come fatti di cronaca, ma quasi mai delle conseguenze legali che in cui si può incorrere.

In Italia non esiste una legge vera e propria sul bullismo, anche se recentemente sono stati fatti dei passi da gigante con l’approvazione nel maggio 2017 della nuova legge sul cyberbullismo.

Ma come si definisce però in termini giuridici il bullismo? Innanzitutto bisogna che si verifichino in contemporanea degli eventi:

  • vittime e bulli devono essere ragazzini o adolescenti e condividere lo stesso contesto (scuola o gioco)
  • le azioni dei bulli devono essere intenzionali, ovvero compiute per volontà di offendere o provocare un danno
  • devono protrarsi nel tempo
  • ci deve essere uno squilibrio tra chi subisce e chi ha il comportamento da bullo: a seconda del contesto – per esempio perché il bullo è più grande o più popolare – la vittima è incapace di difendersi e si sente sola o isolata.

Possono essere atti di bullismo diversi tipi di aggressione, che vanno da quella psichiche a quella al patrimonio):

  • insulti, offese, prese in giro
  • diffamazioni e false accuse
  • razzismo
  • critiche immotivate e controllo eccessivo
  • piccoli furti
  • estorsione
  • minacce
  • violenza privata
  • aggressioni e/o giochi violenti
  • lesioni
  • percosse
  • danneggiamento di cose di altri
  • aggressione virtuale, come cyberbullismo o furto di identità

Chiariamo subito che la cosa più importante è denunciare: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno infatti istituito il numero verde 800 66 96 96, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, a cui rispondo psicologi, insegnanti e personale del Ministero.

Bullismo: quali sono i reati penali

A seconda della gravità delle azioni si possono ipotizzare diversi reati:

  • istigazione al suicidio o suicidio (art. 580 codice penale) o omicidio volontario (art. 575 codice penale)
  • percosse (art. 581) o lesioni personali (582 codice penale). Se questo tipo di azioni vengono compiute da un gruppo di ragazzi in ambito scolastico si può parlare di mobbing scolastico.
  • diffamazione (art. 595) anche nel caso in cui frasi ingiuriose vengano diffuse via internet attraverso i social. Il reato consiste nel fatto che l’offesa deve avvenire in assenza della vittima tra due o più persone e in tempi brevi, come nel caso del cyberbullismo.
  • violenza sessuale di gruppo (art. 690) quando viene commesso un reato sessuale nei confronti di una persona non consenziente.
  • violenza privata (art. 610) quando la vittima è costretta ad omettere sotto minaccia qualcosa
  • atti persecutori (art. 612 codice penale) come ad esempio lo stalking, ma anche la condotta sulle nuove tecnologie, come sms e email ripetute, commenti offensivi o volgari o pubblicazioni di contenuti privati o di foto e filmati compromettenti sui social.
  • estorsione (629 del codice penale)

Se il bullo ha meno di 18 anni e precisamente tra i 14 e i 18, viene giudicato penalmente dal Tribunale dei minori; i minori di 14 anni invece non sono imputabili.

Nel caso in cui – vista l’età – i bulli riconoscano di aver compreso il gesto che hanno compiuto, di aver compiuto un periodo di prova o di volontariato (c.d. “messa alla prova”), il reato può essere addirittura estinto, come nel caso dei ragazzini che hanno violentato una 15enni. 

La reclusione può essere:

  • reclusione fino ai 6 mesi: se si usa violenza fisica contro una persona, senza provocargli il ferimento o una malattia
  • Reclusione fino a 3 anni (che diventano 12 per malattie gravi): se si  provoca ad una persona una malattia, nel corpo o nella mente
  • Reclusione fino a 2 anni quando si umilia, si deride, si insulta, si isola dal gruppo un allievo
  • Omicidio: reclusione fino a 5 anni se colposo, 18 se Preterintenzionale, 24 se volontario, se si provoca la morte di una persona (es. suicidio di un allievo vittima di bullismo)
  • reclusione fino a 10 anni per lo stupro
  • reclusione fino a 3 anni per la produzione di  materiale pornografico relativo a minorenni (per esempio un filmato ripreso dai compagni di scuola di altri compagni ripresi in situazioni intime)
  • reclusione fino a 3 anni per diffamazione
  • reclusione fino a 4 anni per estorsione
  • reclusione fino a 4 anni per stalking

Bullismo: quali sono i reati civili

Oltre al carattere penale, ci sono conseguenze anche di carattere civile grazie all’articolo 2043 del codice civile: in questo modo si può avere il risarcimento dei danni che possono essere:

  • danno biologico (integrità fisica e psichica)
  • danno morale (turbamento di chi subisce soprusi)
  • danno esistenziale (riservatezza, alla reputazione, all’immagine) .

Bullismo: di chi è la responsabilità

La responsabilità nel caso in cui il bullo sia minorenne può essere sia della scuola sia dei genitori. Si possono distinguere:

  • culpa in educando ai sensi del primo comma dell’articolo 2048 del codice civile, che stabilisce che “il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante“.
  • culpa in vigilando del personale docente,
  • culpa in organizzando, quando per esempio la scuola non controlli il comportamento degli studenti e non istituisce degli spazi ad hoc, come sportelli o giornate dedicate.

E voi unimamme cosa ne pensate? Eravate al corrente di questi reati e delle conseguenze? Ne parlerete ai vostri figli? Noi speriamo di si!

Intanto vi lasciamo con il post che parla di sconfiggere il bullismo con 6 consigli: partiamo dalla prima infanzia. 

Valentina Colmi

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