Pubblicava sui suoi profili social le foto dei figli che il compagno aveva avuto da un precedente matrimonio. L’uomo aveva divorziato nel novembre del 2018 dalla madre dei suoi figli. Per impedire alla compagna dell’ex marito di pubblicare le foto dei figli, la mamma si è dovuta rivolgere al tribunale.
Il Tribunale di Rieti, sezione civile, con l’ordinanza del 7 marzo 2019 accoglie interamente il ricorso avanzato dalla madre, fissando delle regole ben precise, valide anche nei confronti dei nuovi compagni degli ex coniugi.
Dopo un divorzio il nuovo compagno non può pubblicare le foto dei figli senza autorizzazione
Il tribunale di Rieti ha dato ragione ad una donna che ha chiesto alla nuova compagna dell’ex marito di rimuovere dai social le foto dei figli minori.
Il caso risale a qualche tempo fa, due coniugi hanno divorziato ed i figli della coppia sono stati affidati congiuntamente ai due genitori. I figli abitano a casa della madre. Il marito ha una nuova compagna che, già prima del divorzio, pubblica sui social le foto dei figli di lui. La madre, non contenta della condivisione, decide di invitare la donna e togliere le foto. Quest’ultima non curante della richiesta continua a pubblicare le foto, con critiche e commenti rivolti alla madre dei minori. A questo punto la madre diffida formalmente la donna con raccomandata a rimuovere quanto presente sui social. Anche questo tentativo non serve a far desistere la donna dal pubblicare le foto con i bambini.
Durante il divorzio i coniugi hanno inserito nel ricorso una clausola contenete il divieto a terze persone di pubblicare le foto dei figli, salvo accordo congiunto dei genitori.
Siccome la donna pubblica ancora le foto dei minori, la madre si è rivolta al Tribunale. Chiede un provvedimento che imponga la rimozione delle foto dei figli minori dai profili della nuova compagna dell’ex marito.
La decisione del Tribunale: “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali”
I giudici del Tribunale di Rieti hanno dato ragione alla madre. Inoltre hanno specificato che:
- In base al nuovo regolamento UE n. 679/2016 entrato in vigore in Italia lo scorso 25 maggio, “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali[…]”.
- L’art. 8 del regolamento prevede che il consenso “per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”.
Il legislatore italiano, intervenuto col decreto di adeguamento del Codice Privacy (D. Lgs. 101/18), ha fissato il limite di età da applicare in Italia a 14 anni, espressamente prevedendo che, con riguardo ai servizi della società dell’informazione, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
A seguito di questa decisione la nuova compagna dell’ex marito non ha l’autorizzazione da parte dei genitori di pubblicare le foto. É stata condannata a rimuovere, con effetto immediato, tutte le foto dai suoi profili social che ritraggono i minori.
Nel caso in cui violi il divieto dovrà provvedere al pagamento di una penale. Saranno 50 euro per ogni violazione del divieto che andranno in favore dei bambini.
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Voi unimamme siete d’accordo con il provvedimento del giudice? Cosa ne pensate?