Le coppie conviventi non sposate possono ricorrere ad un contratto di convivenza per definire i reciproci diritti. Un accordo firmato davanti ad un notaio.
Rispetto agli anni passati sono in aumento le coppie di fatto. Non si tratta più di casi isolati, ma è una realtà consolidata che tende ad aumentare. Ci sono molte coppie che decidono di convivere senza ufficializzare la loro unione in Chiesa o in Comune. Non solo sono giovani, ma anche meno giovani che magari sono usciti da un matrimonio e non ne vogliono ripetere l’esperienza.
Spesso, quando si inizia una convivenza non si pensa agli aspetti legali. Le unioni “non ufficiali” non prevedono un elenco di diritti e doveri. Esistono, però, i contratti di convivenza che sono degli accordi scritti che consentono alle coppie non sposate di definire, a priori, alcune regole.
Per le coppie non sposate “ufficialmente”, ma che si apprestano ad affrontare una convivenza con l’acquisto di un immobile può essere utile firmare un contratto di convivenza. Il contratto va a regolare alcuni aspetti che riguardano soprattutto la gestione del patrimonio e le conseguenze sul patrimonio di un’eventuale della cessazione della convivenza.
Il contratto di convivenza viene redatto dal notaio ed è personalizzato in base alle esigenze specifiche della coppia.
Va ad approfondire ulteriori diritti e doveri oltre a quelli già acquisiti quando la coppia di fatto si registra formalmente come tale all’ufficio anagrafe del Comune in cui risiede. Ma non concede ai partner tutti i diritti acquisiti dal matrimonio come, per esempio, può essere quello inerente l’eredità, come riportato dal sito La Legge per Tutti.
Di seguito una guida per capire bene di cos’è e cosa il contratto di convivenza vada a disciplinare:
“Una coppia di fatto è quella formata da due persone maggiorenni, stabilmente legate da un vincolo sentimentale e di reciproca assistenza morale e materiale ma non da un legame matrimoniale o di unione civile e, soprattutto, che hanno fatto un’apposita dichiarazione all’ufficio anagrafe del Comune di residenza di persona o tramite posta elettronica o con fax”. Inoltre nessuno dei due deve avere un legame matrimoniale in corso. Significa che se uno dei partner è stato precedentemente sposato, per poter formare una coppia di fatto non basta la separazione legale: ci vuole la formalizzazione con l’avvenuto divorzio.
Quando la coppia di fatto si registra all’anagrafe comunale, acquisisce alcuni diritti. Tra i quali:
Il contratto di convivenza è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge Cirinnà. Si tratta di un vero e proprio contratto nel quale vengono stabiliti diritti e doveri dei due partner che decidono di vivere insieme senza sposarsi. Deve essere sottoscritto come atto pubblico a pena di nullità e può essere stipulato prima o durante la convivenza sia dalle coppie eterosessuali sia da quelle omosessuali.
Il contratto di convivenza va a stabilire diversi aspetti e fissa determinate regole come:
Chi sottoscrive un contratto di convivenza deve accettare tutti gli obblighi giuridici che comporta l’accordo. Violare una delle clausole può portare alla denuncia in tribunale da parte del partner che può anche chiedere un risarcimento o per ottenere che vengano rispettati i suoi diritti.
Il contratto può essere nullo quando viene sottoscritto:
La durata dell’accordo è pari a quella della convivenza stessa. Anche in caso di risoluzione del contratto entra in gioco il notaio o l’avvocato. Il professionista provvederà ad autenticarla.
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