La Cassazione ha stabilito che le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all’estero nato con la maternità surrogata possono soltanto adottare.
La cassazione ha deciso che le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all’estero, tramite una madre surrogata, non possono ottenere la trascrizione all’anagrafe dell’atto di figliazione del bambino.
É una decisione che è stata presa per tutelare la gestante e l’istituto dell’adozione. Per le coppie omosessuali rimane aperta la strada dell’ ”adozione particolare”.
In Italia è vietata la trascrizione nei registri civili del provvedimento che riconosce il rapporto di filiazione tra un minore concepito con la tecnica della maternità surrogata e una persona che non abbia con lui alcun rapporto biologico.
Lo hanno deciso le sezioni unite della Cassazione. Hanno emesso una sentenza rigettando una domanda di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento che riguardava due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. La coppia si era affidata alla “collaborazione” di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti e l’altra aveva provveduto alla gestazione, come riportato da Repubblica.
In una nota la Corte di Cassazione ha spiegato il motivo “il riconoscimento del rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall’articolo 12, comma sesto, della legge 40 del 2004 in materia di procreazione assistita, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione“.
Inoltre si specifica che “la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza“.
Il riconoscimento del rapporto padre e figlio tra il membro della coppia omosessuale che non ha partecipato alla procreazione e il minore, contrasta con la norma che vieta, in Italia, la maternità surrogata, cui la coppia è ricorsa per far nascere i figli.
La sentenza di Cassazione va a precisare che “i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari“.
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