Il decreto per consentire l’uso dei veicoli con mobilità elettrica. Ecco cosa prevede il decreto, le caratteristiche e dove potranno essere utilizzati.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato un decreto che autorizza la sperimentazione della micromobilità elettrica nelle città, specificando le caratteristiche dei mezzi, le aree e strade che potranno ospitarli. Da quest’estate sarà possibile circolare in strada con monopattini elettrici ed hoverboard. Potranno circolare in ambito urbano, su aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, zone a 30 Km/h e strade con limite di velocità di 30 km/h. La sperimentazione potrà durare minimo un anno e massimo due anni.
E’ stato firmato dal Ministro Tonelli il decreto “Micromobilità”, nel quale si andranno a definire delle regole sull’utilizzo in strada di:
E’ lo stesso Ministro a dare conferma su Facebook: “Si tratta di un importante passo in avanti verso una mobilità veramente green e verso un concetto di trasporto cittadino intermodale che permetta a chiunque di scegliere anche mezzi sostenibili alternativi per spostarsi sul tragitto casa-scuola-lavoro”.
Una volta che il decreto sarà stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, i Comuni potranno avviare la sperimentazione che “serve proprio per testare la fruibilità e l’utilizzo in ambito urbano di questi mezzi, garantendo la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada”.
Alcune città, come quella di Torino, ha già confermato la sua adesione, il Ministro spera che “il maggior numero possibile di sindaci colga questa occasione e proietti la propria città nel futuro, aiutandola nella conversione verso una mobilità dolce e a zero impatto ambientale, di cui c’è grande bisogno“.
I veicoli con micromobilità elettrica potranno circolare solo in ambito urbano e nei Comuni che avranno aderito alla sperimentazione. Le aree consentite sono diverse:
Questi nuovi mezzi di trasporto potranno essere guidati solo da maggiorenni o da minorenni che siano in possesso di una patente con categoria AM (il patentino per i motorini). Va mantenuto un andamento regolare e devono essere evitate manovre brusche ed acrobazie. Vengono richiamate le norme dell’art. 182 del Codice della Strada (circolazione dei velocipedi), per le piste ciclabili o i percorsi promiscui pedonali e ciclabili. I limiti di velocità non valgono per i mezzi elettrici in dotazione agli organi di polizia stradale. Non è previsto l’obbligo del casco.
Secondo il decreto, i veicoli coinvolti dovranno essere dotati di un segnalatore acustico e di un’illuminazione fissa anteriore (bianca o gialla) e posteriore (rossa o catarifrangente). L’illuminazione servirà per circolare di notte (da mezz’ora dopo il tramonto in poi) e di giorno in condizioni di bassa visibilità. I veicoli privi di illuminazione in queste condizioni dovranno essere condotti o trasportati a mano. Inoltre, per poter circolare su strada o su di una pista ciclabile di notte o con scarsa visibilità è obbligatorio indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
La potenza massima consentita del motore elettrico è di 500 W. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori ai 20 km/h dovranno essere dotati di regolatore di velocità, mentre nelle aree pedonali, attraverso il regolatore, non potranno superare i 6 km/h. Quando ci si trova in piste ciclabili protette, nelle corsie riservate e nelle zone 30 è ammesso il transito solo a monopattini e segway (in un range tra i 6 e i 20 chilometri l’ora), ma non a monowheel e hoverboard.
I Comini che accetterano di dare il via alla sperimentazione dovranno prevedere una “campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio in corrispondenza di infrastrutture di trasporto, ricadenti nel proprio centro abitato, destinate allo scambio modale quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni”.
Come riportato sul sito del Ministero, “I comuni che istituiscono o affidano servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione devono provvedere a definire aree per la sosta dei dispositivi, in particolare nei punti di scambio più elevato, per garantire una fruizione più funzionale dei dispositivi ed evitare l’intralcio di marciapiedi e aree pedonali con dispositivi abbandonati in posizioni non consentite e non sicure per i pedoni. Gli stessi Comuni prevedono, nella istituzione o nell’affidamento del servizio di noleggio, l’obbligo di coperture assicurative per l’espletamento del servizio stesso”.
La sperimentazione potrà essere autorizzata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e non potrà avere una durata superiore ai 24 mesi dalla predetta data, con un minimo di 12 mesi. I comuni dovranno comunicare al MIT (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) la volontà di accedere alla sperimentazione entro 30 giorni dall’adozione dei provvedimenti, ed entro tre mesi dal termine della sperimentazione andrà inviata una relazione sui risultati conseguiti”.
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