Procreazione assistita: no alle coppie omosessuali. Viene prima il diritto di un bambino ad avere una mamma e un papà.
Dichiarato legittimo dalla sentenza della Consulta n.221 del 2019 il divieto della procreazione assistita a coppie dello stesso sesso previsto dalla legge n. 40 del 2004. Pubblicata la sentenza lo scorso 23 ottobre.
Torniamo a parlare del caso delle due donne che si sono viste rifiutate la trascrizione di entrambi i nomi sull’atto di nascita del bambino nato da una delle due con la fecondazione eterologa in Danimarca.
LEGGE N.40 DEL 2004
La Legge n.40 esclude l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) alle coppie omosessuali e prevede pesanti sanzioni per chi invece le applica. La sentenza n.221 ha ritenuto legittimo tale divieto e lo ha fatto in risposta a due quesiti posti da due Tribunali, quello di Bolzano e quello di Pordenone, giudicati entrambi non fondati. I tribunali dovevano esprimersi sui casi di due coppie omosessuali di donne unite civilmente che avevano avuto o volevano dei figli in provetta, andando quindi contro un divieto di legge, ma ritenendo che la norma della legge fosse in contrasto con la Costituzione e con la Carta Europea dei Diritti dell’uomo hanno sospeso i procedimenti e si sono rivolti alla Consulta.
LE FINALITA’ TERAPEUTICHE DELLA PMA
La sentenza della Corte ribadisce la “finalità terapeutica” delle tecniche di procreazione assistita, che sono quelle di consentire, laddove vi sia una infertilità patologica, dovuta cioè a patologie riproduttive, a una coppia composta da un uomo e da una donna di farsi assistere medicalmente . Diverso è il caso delle coppie omosessuali, nelle quali l’infertilità è “fisiologica”, nello specifico “sociale” e “relazionale”.
La Consulta prosegue poi spiegando che sebbene in passato la legge n.40 sia stata modificata, consentendo la fecondazione eterologa, con gameti cioè estranei alla coppia, (sentenza n.162 del 2014) ma solo a coppie formate da persone di sesso diverso e in età potenzialmente fertile, e la diagnosi preimpianto degli embrioni in caso di coppie portatrici di malattie genetiche (sentenza n. 96 del 2015), ciò non significa che si possa essere genitori ad ogni costo e in ogni modo.
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IL MODELLO DI FAMIGLIA DELLA PMA
Si legge nella sentenza: “La ratio della disciplina della PMA sarebbe, d’altro canto, quella di tutelare il superiore interesse del nascituro. Il diritto alla genitorialità sussisterebbe, pertanto, solo ove esso corrisponda al migliore interesse per il minore («best interest of the child», secondo la formula rinvenibile nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176) …il diritto di un adulto di procreare: diritto che non sarebbe garantito in modo assoluto dall’ordinamento“. La fecondazione assistita ha quindi uno scopo terapeutico solo se in grado “di riprodurre il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una figura materna e di una paterna“. L’idea che “una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato non può essere considerata, a sua volta, di per sé arbitraria o irrazionale. E ciò a prescindere dalla capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali”. A prevalere, per i giudici costituzionali, è il diritto del nuovo nato “alle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della (sua) personalità” si legge nella sentenza. Per tale motivo il divieto di fecondazione assistita vale anche per donne sole e per coppie eterosessuali in età avanzata, confermando la non natura discriminatoria sulla base dell’orientamente sessuale della legge n.40.
I giudici spiegano anche che se cadesse tale divieto e se venissero ammesse alla PMA le coppie omosessuali femminili, dovrebbe decadere anche il divieto di maternità surrogata permettendo così a coppie omosessuali maschili di diventare genitori.
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ADOTTARE DIVERSO DA CONCEPIRE
La Corte Costituzionale nella sentenza ha anche parlato di adozione, riferendosi al fatto che negli ultimi anni diverse sentenze l’hanno consentita a coppie dello stesso sesso, ma ha precisato che tra adottare-accogliere e concepire-generare figli c’è una “differenza essenziale”. Con l’adozione infatti si cerca di dare una famiglia a un bambino già nato. Con la fecondazione assistita invece si cerca di dare un figlio non ancora venuto a esistenza a una coppia.
E voi unimamme che ne pensate di quanto dichiarato dalla Consulta?
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