Minore affidato al padre per inadeguatezza della madre che ne impediva la frequentazione. Il caso.
Una madre è stata ritenuta inadeguata come genitore per aver ostacolato i rapporti del figlio minore con il padre. I coniugi separati avevano il figlio in affidamento condiviso seppure collocato in via prevalente presso la madre. Il comportamento della donna ha fatto cadere questo regime e il figlio è stato affidato in via esclusiva al padre. La decisione è stata presa dal Tribunale di Paola, in provincia di Cosenza.
Se una madre che ha il figlio minore in affidamento condiviso con il padre ed ex coniuge impedisce a quest’ultimo di frequentare il figlio rischia di perdere l’affido. È quanto ha stabilito il Tribunale di Paola, in Calabria, a seguito di una controversia tra ex coniugi. Entrambi avevano l’affido condiviso sul figlio minore, che comunque era collocato in via prevalente presso la madre. La donna, tuttavia, ha ostacolato la relazione del figlio con il padre, impedendone la frequentazione e, stando a quanto riferito dall’uomo e accertato dal Tribunale, avrebbe avuto un comportamento aggressivo e provocatorio, che alla fine sarebbe risultato dannoso non solo per la relazione tra padre e figlio ma anche per il figlio stesso, mostrando l’incapacità della donna di prendersi cura di lui. Da qui la decisione del Tribunale di revocare il regime di affido condiviso tra madre e padre e affidare il figlio in via esclusiva al padre perché ritenuto più idoneo.
La decisione del Tribunale di Paola risale al 2 dicembre scorso ed è stata adottata con decreto, emesso su ricorso del padre del minore che aveva chiesto la modifica del regime dell’affido condiviso e del collocamento del figlio. L’uomo nel suo ricorso aveva evidenziato il comportamento della ex moglie caratterizzato da atteggiamenti aggressivi e provocatori e soprattutto di ostacolo allo sviluppo del rapporto padre-figlio. Da qui, il padre aveva sostenuto l’inidoneità della madre allo svolgimento del ruolo di genitore.
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Il Tribunale di Paola ha riconosciuto questa inidoneità, insieme al fatto che la donna avrebbe leso la bigenitorialità. Prima che il figlio le venisse tolto, la madre è stata anche ammonita dal Tribunale per essere venuta meno ai doveri enunciati dal provvedimento relativo all’affidamento del figlio.
Prima della decisione, il Tribunale si era avvalso di una consulenza tecnica d’ufficio, ovvero del parere di un esperto, consulente terzo. Dalla consulenza erano emersi elementi che avevano fatto ritenere pregiudizievole per il minore il regime di affidamento condiviso. Tra questi elementi erano stati riscontrati comportamenti della madre che avevano impedito la piena applicazione della bigenitorialità, ostacolando il rapporto del padre con il figlio. Questo comportamento della madre ha leso il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, di ricevere cura, educazione ed assistenza morale, e dunque, ha riconosciuto il Tribunale, ha pregiudicato il suo interesse. La donna avrebbe tentato di minare le fondamenta della relazione padre-figlio, mostrando la sua inadeguatezza genitoriale e dunque l’incompatibilità con il regime dell’affidamento condiviso. Infine, secondo la consulenza tecnica, l’affido condiviso sarebbe stato di fatto annullato dal conflitto tra genitori e dall’incapacità dei due di adottare scelte condivise e di costruire un minimo di progettualità comune a lungo termine.
Dall’analisi complessiva del comportamento della madre è emerso che la donna non avrebbe favorito quella continuità genitoriale che per diritto dei minori deve perdurare dopo ogni separazione. Da qui la proposta dell’affidamento esclusivo del minore al padre, che si sarebbe mostrato come un genitore adeguato, dotato di buone competenze e sinceramente interessato a una sana crescita del figlio e dallo stile parentale “responsivo”, capace di rispondere alle richieste del proprio bambino e manifestare calore affettivo.
I giudici hanno accolto i rilievi della consulenza tecnica e hanno individuato nell’affidamento esclusivo del figlio al padre l'”unico rimedio necessario a preservare il minore dal rischio che le condotte impulsive, o addirittura aggressive, della madre possano ritorcersi in suo danno“. La donna dovrà comunque contribuire al mantenimento del figlio, anche se affidato in via esclusiva al padre.
Questo caso è stato riportato dallo Studio Cataldi.
Che ne pensate unimamme di questa decisione del Tribunale calabrese? Un caso che ci deve far riflettere su ciò che è importante per il bambino.
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