Numero massimo di alunni per classe | La decisione del Tar

Il Tar ha stabilito il numero massimo di alunni per classe. Rispetto a quello dichiarato dal MIUR varia in base ad alcuni fattori.

Numero massimo di alunni per classe
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Quando si devono formare le classi scolastiche, il numero degli alunni per ogni aula è organizzato dal Dirigente scolastico. Il Dirigente segue quanto previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n°81. Il numero minimo alunni che vanno a costituire una classe, come si legge dal sito del Ministero per l’Istruzione, è che accoglie alunni diversamente abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.

Numero massimo di alunni per classe: varia se in classe c’è un bambino disabile o se c’è rischio sismico

Nel 2016 un gruppo di genitori ha fatto ricorso al Tar di Napoli denunciando la suddivisione di 43 alunni, di cui 5 disabili, in due classi. Il giudice ha accettato il ricorso e con la sentenza 4706/2016 ha ricordato innanzitutto che la soglia di 20 alunni (qualora in classe sia presente una o più disabilità) rappresenta “un presidio dell’adeguatezza dell’offerta formativa, nonché una forma di garanzia del loro diritto costituzionale all’istruzione”. Inoltre, il giudice è ha costatato che la scuola si trova una zona ad altro rischio sismico, in questi casi la soglia massima di alunni per classe deve per obbligo scendere a 17.

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Come riportato da Oggi scuola, i genitori degli studenti hanno impugnato la decisione dell’amministrazione sostenendo che l’atto dell’USR , ufficio regionale scolastico, non rispettava la norma sulla tutela dei disabili che indica nel numero di 20 il tetto massimo di studenti per classi. La decisione è stata impugnata anche per violazione della normativa sulla prevenzione dei rischi sismici sui luoghi di lavoro che indica in 1,80 mq a disposizione per alunno.

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Quando è stata presa la decisione del Tar, il sindacato Anief, l’associazione sindacale professionale, ha dichiarato di essere soddisfatto della decisione: “Garantire la sicurezza e il diritto allo studio costituiscono una priorità. La presenza di più disabili, inoltre, in aule con un già alto numero di allievi, è fuori da qualsiasi logica. Va, pure, al di là delle norme. Ancora una volta, dobbiamo constatare che le necessità di risparmio pubblico prevalgono sul diritto allo studio: e pure sull’handicap per il quale, a livello nazionale, non è garantito neppure il rapporto minimo nazionale di un docente ogni due studenti. Tutti sanno che un’efficace didattica speciale necessita di un clima adeguato tra i banchi”.

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Come riportato sul sito del MIUR, riportiamo la suddivisione degli alunni per classe in base alla scuola che si frequenta:

  • Scuola dell’infanzia: “le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 ed un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione”.

  • Scuola primaria: “le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti”.

  • Scuola secondaria di I grado: “le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità”.

  • Scuola secondaria superiore: “le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero minimo 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa sentenza? Cosa ne pensate?

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