Bonus babysitter e centri estivi: la circolare dell’INPS

La circolare diffusa dall’INPS da poco ha chiarito alcuni punti per chi volesse richiedere il bonus babysitter per iscrivere i figli ai centri estivi.

Bonus babysitter e centri estivi
Bonus babysitter e centri estivi: la circolare dell’INPS – Universomamma.it

A seguito della pandemia che non ha colpito solo il nostro Paese, ma tutto il mondo, il primo provvedimento preso dal Governo è stato quello della chiusura delle scuole con la conseguenza che molti genitori hanno avuto difficoltà nella gestione dei figli. Per venire incontro a queste persone è stato emanato il decreto-legge 17 marzo 2020 n°18 (il decreto così detto “Cura Italia”). Nel decreto è previsto un congedo parentale per un periodo continuativo o esteso ed in alternativa la possibilità di usufruire del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

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In questi servizi rientra anche l’iscrizione ai centri estivi ed i servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

Dal 15 giugno sono aperti i centri estivi e moltissimi genitori hanno già iscritto i propri figlio o lo stanno facendo in questi giorni. Il bonus baby sitter prevede 1200 euro che può essere usato per pagare le rette. Tutte le famiglie con bambini di età inferiore ai 12 anni posso usufruirne, ma ci sono delle condizioni:

  • il beneficio spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, indennità di mobilità, ecc.),
  • non deve essere presente un genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
  • il bonus baby sitter è incompatibile anche con il congedo parentale e seguendo alla lettera il testo del decreto bastava aver usufruito di un solo giorno di congedo durante l’emergenza sanitaria, per essere esclusi totalmente dal bonus. Per far chiarezza su questo punto, dall’Inps hanno pubblicato una circolare che spiega meglio tutta la questione.

Nella circola viene specificato : “devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni“.

  • Per il primo caso, “non ha richiesto il congedo Covid”: “l’importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente)”.
  • Nel secondo caso, “ha richiesto il congedo Covid”:“Qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti“.
  • Nel caso in cui si siano superati i 15 giorni di congedo la prestazione non spetta.

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Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare ci siano più di un figlio con età inferiore a 12 anni sarà possibile: “Percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande“. In ogni caso la cifra che si riceverà non dovrà essere comunque superiore ai 1200 euro:Ad esempio, con due figli minori di dodici anni, il lavoratore dipendente privato indicherà nella nuova domanda che sarà presentata all’INPS 300 euro per ciascun minore. Tenuto conto che lo stesso nucleo ha percepito ad aprile la prima tranche del bonus, pari a 600 euro, resta impregiudicato il diritto a percepire esclusivamente la residua somma restante fino all’importo massimo complessivo di 1.200 euro“.

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La circolare ribadisce “che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc“. Ma in caso di cassa integrazione ad ore, ad esempio, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Un’informazione importante è che anche i nonni che vivono e sono residenti in un altro comune rispetto a quello della famiglia richiedente possono usufruire del bonus babysitter. L’INPS chiarisce che il bonus non può essere applicato “alla presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato)“. In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.

E voi unimamme, ne usufruirete?

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