Sulla circolare dell’Inps sono arrivate delle nuove disposizioni riguardo il congedo di maternità, vediamole per ogni tipologia di lavoratrice
Con una circolare dell’Inps del 12 dicembre 2019 di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo sono arrivate delle nuove disposizioni per quanto riguarda il congedo di maternità. Ora vediamo come varia la normativa a tal riguardo, per ogni tipologia di lavoratrice.
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti e autonome durante la gravidanza e dopo il parto in alcuni casi il concetto di maternità e riservato anche le disoccupati
Si tratta di un’astensione dall’attività lavorativa per cinque mesi. Indipendentemente dalla modalità che sceglierà per fruire di questo congedo, la domanda va presentata entro due mesi precedenti al parto.
Il concetto di maternità è un diritto indisponibile al quale non si può rinunciare e quando si parla di astensione obbligatoria per maternità o di aspettativa per maternità si parla sempre della stessa cosa
Durante la maternità la lavoratrice riceve dall’Inps un’indennità al posto della retribuzione aziendale anche se per le lavoratrici dipendenti l’assegno di maternità può essere integrato anche dal datore di lavoro.
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A beneficiare di questo congedo di maternità sono:
Se la madre non potrà beneficiare di questo diritto sarà il padre a beneficiarne.
Per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti la maternità spetta:
Alle lavoratrici dipendenti che diventano mamme spettano 5 mesi di congedo. La legge da alla lavoratrice una sorta di flessibilità per l’astensione obbligatoria:
Una condizione però fondamentale è che il medico del SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che non si arreca alcun pregiudizio alla salute della madre e del nascituro.
Per posticipare servono queste condizioni:
Solo nel caso che tutte queste condizioni sussistono la futura mamma potrà scegliere quando andare in maternità.
Esistono dei casi eccezionali nei quali il periodo di congedo può variare:
Per i parti gemellari non c’è nessuna agevolazione rimangono sempre di cinque mesi.
Quanto spetta alla lavoratrice dipendente ha diritto a un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto subito prima il congedo di maternità ed in questa indennità sono compresi anche:
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Le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps e lavoro part-time in questo caso il beneficio spetta a:
Per ottenere l’indennità servono almeno tre mesi di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità
Le libere professioniste iscritta alla gestione separata Inps non hanno questo obbligo di astensione ma se decidono di lavorare perdono il diritto all’indennità di maternità.
Il periodo di indennità è lo stesso che vale per le lavoratrici dipendenti. Le lavoratrici che vogliono usufruire del congedo dopo il parto devono comunicarlo entro l’ottavo mese all’istituto.
Anche il padre iscritto alla gestione separata ha diritto a cinque mesi di congedo dopo il parto e anche alla residua indennità in caso di infermità, morte, abbandono della madre o affidamento esclusivo.
Per le lavoratrici part-time l’Inps contribuisce per il periodo di pausa lavorativa sempre in proporzione allo stipendio e alle ore da contratto. Se la lavoratrice ha più di un lavoro part-time e decide di avvalersi del congedo di maternità dopo il parto questo vale per entrambi i lavori
Anche le lavoratrici autonomi hanno il congedo di maternità:
Devono essere iscritte alla relativa gestione previdenziale ed essere in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi che sono compresi nel periodo di maternità. L’indennità può essere richiesta anche in caso di iscrizione successiva rispetto al periodo indirizzabile alla propria gestione previdenziale.
In caso di parto hanno sempre diritto a un’indennità dell’80% della retribuzione giornaliera a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.
Lavoratrici disoccupata In alcuni casi spetta anche al loro l’assegno di maternità:
La circolare dell’Inps chiarisce che le lavoratrici che sono disoccupate all’inizio del congedo di maternità non possono richiedere la maternità per i cinque mesi successivi al parto.
La domanda di congedo di maternità deve essere presentata all’INPS
telematicamente due mesi prima dell’inizio del congedo (per le lavoratrici autonome a parto avvenuto) e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Entro 30 giorni devono comunicare la data del parto e le generalità del figlio.
È inoltre necessario presentare in forma cartacea il certificato medico e ogni altra certificazione medico-sanitaria richiesta.
Per inoltrare la richiesta si devono utilizzare i seguenti canali:
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