Quali sono i requisiti che una coppia deve avere per intraprendere il percorso dell’adozione? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
L’adozione, come abbiamo già ripetuto più volte, è un percorso lungo, tortuoso e a volte nel nostro Paese abbastanza sfiancante.
Mille sono i vincoli che una coppia, armata di buona pazienza, deve superare prima di poter vedere realizzato il proprio sogno di diventare genitori.
E una volta che si riesce a superare questo percorso, ecco come accogliere il minore nella sua nuova casa.
A causa di questo molte coppie/famiglie decidono di interrompere le procedure sia per l’ingente carico economico sia per le difficoltà che si trovano nel loro cammino soprattutto per quanto riguarda le adozioni internazionali.
Tuttavia, sono molte le famiglie che decidono di orientarsi verso l’affidamento che però, nella maggior parte dei casi, ha un periodo limitato ed è volto al reinserimento del minore nella sua famiglia d’origine.
Nonostante ciò moltissime famiglie, che hanno avuto il piacere di procedere in questo modo, sostengono che sia un’esperienza magnifica, anche se il distacco futuro è difficile da dover affrontare. Questo, però, non significa che si debbano tagliare del tutto i contatti con il bambino o ragazzo che si è ospitato.
Per quanto riguarda l’adozione, le regole sono molto più rigide e ovviamente il tutto è regolamentato dalla nostra legge.
I requisiti che servono per procedere alle adozioni internazioni e nazionali sono gli stesse, regolamentati dall’art. 6 della legge 184/83.
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Ecco cosa c’è scritto sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali: “L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare“.
La procedura, ovviamente, prevede anche un’età minima e massima tra l’adottante e l’adottato.
In base alla legge suddetta, la differenza minima tra l’adottante e l’adottato è di 18 anni, mentre la differenza massima tra adottanti e adottato è di 45 anni per uno dei coniugi e di 55 per l’altro. Questo limite viene derogato se i coniugi adottano due o più fratelli o se hanno già un figlio minorenne naturale o adottivo.
La legge ha introdotto questi limiti d’età per fare in modo che i genitori siano in grado di provvedere alle esigenze del minore fino all’età adulta, nello stesso modo in cui si verifica tra genitori e figli naturali.
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Il nostro ordinamento ha come obiettivo quello di tutelare il ragazzo o il bambino che viene adottato o preso in affidamento. Ciò che si cerca di fare è fornire un ambiente sereno e tranquillo al minore, cosa che non avrebbe potuto trovare nella sua famiglia d’origine.
Oggi però nel nostro Paese si sta affrontando anche un altro argomento quello dell’adozione aperta che permetterebbe al minore di rimanere in contatto con la famiglia di origine, cosa che già esiste in altre parti del mondo.
Infine gli altri requisiti che la legge italiana richiede alla coppia intenzionata ad adottare sono:
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E voi Unimamme eravate a conoscenza di questi requisiti?
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