Nuovo Dpcm Covid del 24 ottobre 2020: il testo ufficiale firmato da Conte

Ecco il testo completo del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio che entra in vigore lunedì 26 ottobre e vale fino al 24 novembre

dpcm 24 ottobre
Foto dal web

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure urgenti anti Covid: entra in vigore lunedì 26 ottobre e resta valido fino al 24 novembre. Vediamo insieme le novità.

Dpcm Covid del 24 ottobre 2020

I punti principali del nuovo Dpcm sono:

– fissata alle 18 la chiusura dei locali pubblici. La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti possono rimanere aperti. «Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze».

– Per quanto riguarda la scuola: «L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a volgersi in presenza (…), le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività»

– Restano invece liberi gli spostamenti tra Regioni: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

– Per i trasporti pubblici: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute»

Piscine e palestre vengono chiuse: «Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento».

– Sospese anche le attività anche le attività di cinema e teatri: «Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto».

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