Quando una donna è in gravidanza ha il diritto di entrare in maternità, a questa nel corso di sei mesi si può aggiungere qualla facoltativa.
Come è noto la legge regola il periodo di maternità dal lavoro. Questo è obbligatorio ed è fissato a cinque mesi, ripartiti di solito negli ultimi due mesi prima del parto e negli altri tre dopo il travaglio.
Per i contratti in regola l’iter è questo, tuttavia per avere un maggiore approfondimento a riguardo si può leggere un nostro articolo precedente che chiarifica la situazione: “Il congedo di maternità per ogni tipologia di lavoratrice”
Insomma in questo periodo lo Stato concede alle donne un periodo per godersi non solo un momento di riposo, ma anche il proprio bambino.
Tuttavia c’è la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di astensione di 6 mesi dal lavoro fino a quando il bambino ha 12 anni di vita. Ecco come è possibile richiedere la maternità facoltativa e di che cosa si tratta.
A tutelare questo congedo ci sono gli arttt. 32 e seguenti: questo può essere utilizzato sia in via continuativa sia in via frazionata. Tale astensione dal lavoro può essere utilizzato anche dal papà e può essere sfruttato nel caso di adozione o affido.
Maternità facoltativa: come fare?
Innanzitutto è bene precisare che nel caso in cui durante la gravidanza ci sia qualche difficoltà, è possibile richiedere la maternità anticipata, un nostro approfondimento spiega come fare.
Finito il periodo di maternità obbligatorio, la mamma ha la possibilità di scegliere se tornare a lavoro o prendersi un altro congedo: ciò si chiama maternità facoltativa.
La stessa cosa può fare anche il papà che oltre ai 7 giorni che gli spettano subito dopo la nascita del bambino può richiedere di rimanere con il bambino. La maternità o la paternità facoltativa fanno parte del congedo parentale e questo può essere richiesto da unoo solo dei genitori o da entrambi.
All’interno del sito dell’inps è possibile trovare tutte le informazioni dettagliate sul cogedo e in particolare spiega cosa fare a riguardo: “Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente“.
Maternità facoltativa: quanto è lo stipendio?
L’indennità che spetta mentre si è in congedo per maternità dipende dall’età del bambino:
- fino a 6 anni, lo stipendio è il 30% de totale della retribuzione media giornaliera, calcolata a partire dalla restribuzione del mese precedente l’inizio del congedo. Il periodo massimo che si può usufruire sia per la madre sia per il padre è di 6 mesi.
- dai 6 anni fino agli 8, nel caso in cui genitori non ne abbiano usufruito negli anni precedenti, l’indennità è fissata al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento di pensione.
- dagli 8 anni fino ai 12, il congedo non viene mai indennizato.
Anche i genitori adottivi o affidatari hanno la possibilità di usufruire del congedo. Gli indennizzi sono uguali ai genitori che ne usufruiscono per i figli naturali.
Maternità facoltativa: come si fa a richiederla?
Per richiedere il congedo parentale è necessario munirsi di computer ed entrare sul sito dell’Inps. Una volta dentro bisogna compilare la domanda oppure è possibile parlare con con il Contact center dell’ente di previdenza sociale.
Nel caso in cui non si riesca per un motivo o per un altro a farlo in questo modo esiste una terza via, cioè quella di recarsi in Patronato e svolgere le pratiche lì.
Sul sito dell’Inps, ovviamente, si trovano tutte le indicazioni necessarie per svolgere la domanda in modo agevole.
E voi unimamme avete usufruito anche della maternità facoltativa?