La Consulta si è pronunciata sulla prevalenza o meno del cognome paterno ai figli in caso di divorzio. Ecco la decisione
La Corte Costituzionale ha voluto effettuare una riflessione sull’articolo 262 del Codice civile, dove si stabilisce che, in generale, è il cognome del padre a dover essere tramandato ai figli. Sono previste, infatti, solo alcune eccezioni come, ad esempio, se il figlio nato fuori dal matrimonio è stato riconosciuto prima dalla madre. Nei restanti casi, la legge non prevede che sia la madre a trasmettere il proprio cognome al figlio anche con il consenso del padre.
La decisione della Consulta sull’attribuzione del cognome paterno ai figli
Da quanto si legge dalla sentenza della Consulta, il sistema alla base dell’attribuzione del cognome ai figli è “il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia“. Si tratta, ancora, di “una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna“.
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Lo spunto per la riflessione della Consulta è stato dato dal Tribunale di Bolzano. I giudici, infatti, hanno chiesto l’intervento della Consulta affinché si dichiarasse incostituzionale la norma nel momento in cui non è contemplata la possibilità di assegnare ai figlio il cognome della madre.
Secondo i giudici del Tribunale di Bolzano, infatti, questo sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli è in netto contrasto con la Costituzione che sancisce, invece, che l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, “senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali“. Di conseguenza, non dovrebbero esistere differenze e disparità tra uomo e donna.
La legge attuale, dunque, nega la parità di trattamento prevista dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, tuttavia, potremmo assistere ad un cambiamento.
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