Congedi Covid 2021 per genitori: come funzionano. Cosa bisogna sapere. Tutte le info.
Con mezza Italia in zona rossa e le scuole chiuse, per le famiglie sono tornati i problemi relativi all’affidamento dei figli piccoli che rimangono a casa in didattica a distanza. Le mamme che lavorano e non possono andare in smart working devono lasciare i figli a qualcuno. Portare i bambini dai nonni non sarebbe consigliato, per i rischi di contagio. A maggior ragione ora che circola la variante inglese maggiormente trasmissibile tra i bambini in età scolare.
Pertanto, le famiglie devono ricorrere a una baby sitter oppure chiedere il congedo dal lavoro. Come aveva annunciato la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, il governo ha varato nuovi bonus baby sitter e congedi. Le misure a sostegno delle famiglie italiane con figli piccoli valgono non solo per le nuove zone rosse ma decorrono, in modo retroattivo, dal 1° gennaio 2021. Già dall’inizio dell’anno, infatti, in molte regioni italiane era stata rimandata la riapertura delle scuole prevista inizialmente dopo le vacanze di Natale. Una circostanza che aveva obbligato le famiglie a prendere permessi dal lavoro o assumere di nuovo baby sitter. Mentre erano mancati i congedi, come avevano denunciato le mamme con una protesta sul web.
Ora, il nuovo provvedimento, contenuto nel decreto legge n. 30 del 13 marzo sulle nuove misure di contrasto all’epidemia, dovrebbe sanare questa mancanza e aiutare anche le famiglie con i figli a casa fino a Pasqua (e si spera non oltre).
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Tornano i congedi, retribuiti e non, per aiutare le famiglie con i figli a casa a causa della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle Regioni rosse (10 Regioni italiane più la Provincia autonoma di Trento) e in alcuni Comuni delle Regioni arancioni, per via delle zone rosse locali o per l’elevato numero di contagi.
Le nuove misure di sostegno sono previste dal decreto legge n.30 del 13 marzo 2021, approvato dal Governo Draghi, che introduce anche nuove restrizioni, come la zona rossa per il weekend di Pasqua (3, 4 e 5 aprile) e la zona arancione in tutta Italia dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile (esclusa la Sardegna in zona bianca).
L’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 30 prevede che il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
Dunque, il decreto prevede il diritto di uno dei genitori di chiedere lo smart working, nel caso in cui un figlio debba restare a casa per la chiusura della scuola (e seguire le lezioni in dad), perché è positivo al Coronavirus o perché debba restare in quarantena a seguito del contatto con un positivo (a scuola e non solo).
Il comma 2 prevede invece che nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro (congedo) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione del figlio o della quarantena a cui è sottoposto. Dunque per il periodo in cui il figlio minore è costretto a restare a casa.
Questo beneficio di cui è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di astensione dal lavoro (congedi) al genitore che rimane a casa con il figlio o i figli viene riconosciuta una indennità che corrisponde al 50% della retribuzione. La retribuzione sarà calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23). I periodi dei congedi saranno coperti da contribuzione figurativa.
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Il decreto prevede anche che gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario, di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, durante la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, durante l’infezione da Coronavirus o la quarantena, possono essere convertiti in congedi Covid (previsti dal nuovo decreto), su domanda del genitore, con con diritto all’indennità del 50% della retribuzione, senza essere computati né indennizzati a titolo di congedo
parentale ordinario.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, che non può lavorare in smart working, ha diritto di chiedere il congedo e astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura della scuola del figlio o se il figlio deve stare a casa per aver contratto l’infezione o perché in quarantena. In questo caso, tuttavia, il congedo non viene pagato. Il genitore può assentarsi dal lavoro, senza percepire la retribuzione ma con il diritto di conservare il suo posto di lavoro e il divieto di licenziamento per il datore di lavoro. In questo caso non è nemmeno prevista l’indennità al 50% della retribuzione.
Le domande per i congedi Covid vanno presentate all’INPS.
Ulteriori informazioni nel testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
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