Bonus baby sitter Covid 2021: gli aiuti alle famiglie. Le informazioni utili.
Insieme ai congedi Covid per il 2021, il decreto legge n. 30 del 13 marzo prevede anche il bonus baby sitter per chi non può ricorrere al congedo. Questa forma di sostegno alle famiglie è rivolta principalmente ai lavoratori autonomi e a tutti quei lavoratori pubblici dei settori della sanità e della sicurezza che in questo periodo di emergenza non possono andare in congedo né in ferie.
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Bonus baby sitter Covid 2021: gli aiuti alle famiglie
Per i lavoratori autonomi o dipendenti che non possono andare in congedo è previsto il bonus baby sitter. Nel decreto legge n.30 si dispone che i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono
scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
Il bonus baby sitter va utilizzato nei casi in cui il decreto prevede la concessione del congedo Covid ai lavoratori dipendenti, ovvero per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
- alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
- alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Inoltre, il bonus baby sitter è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Infine, il bonus baby sitter può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo covid e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto legge n.30.
Le domande per ottenere i bonus baby sitter vanno presentate all’INPS.
Ulteriori informazioni nel testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
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