La legge offre vari strumenti per salvaguardare il patrimonio di un figlio disabile in caso di morte dei genitori. In cosa consistono?
La perdita di un genitore è un evento altamente traumatico, ancor di più per un figlio affetto da disabilità, che magari contava sulla cura e sull’assistenza offerte dal familiare.
Per questo motivo, l’ordinamento legislativo prevede degli istituti che hanno lo scopo di tutelare il figlio disabile e i beni dei genitori che verrebbero ereditati in caso di dipartita.
A tal fine, nel 2016 è stata approvata la Legge sul “Dopo di Noi”. Ha come oggetto la garanzia della protezione, dell’inclusone sociale e dell’autonomia dei soggetti affetti da disabilità. Allo stesso tempo, istituisce strumenti concreti di attuazione di tali finalità.
I mezzi predisposti dalla Legge “Dopo di Noi” per preservare il patrimonio che è stato lasciato in eredità dai genitori al figlio disabile sono i seguenti:
Uno dei metodi a disposizione dei genitori che vogliono preservare il proprio patrimonio dopo la morte e destinarlo ad un figlio disabile è istituire un Fondo Speciale Privato, attraverso la stipula di un contratto o di una disposizione testamentaria.
I genitori, in pratica, affidano i loro beni ad una persona di fiducia, che avrà il compito di occuparsi del patrimonio nell’interesse del figlio. A tal fine, dovrà rispettare alcune linee guida predisposte dai soggetti che gli hanno conferito l’incarico. Se, infatti, l’amministratore sottoscrive il contratto, non può disattendere le istruzioni fornite dai genitori.
Si tratta di uno strumento sicuro ed efficace, che assicura la salvaguardia dei beni tramite la separazione del patrimonio familiare da quello concesso in affidamento all’amministratore. I creditori, dunque, non avranno alcuna pretesa sul Fondo Speciale, ai sensi dall’art. 2645 ter del codice civile. Segnaliamo che il contratto deve essere sottoscritto dinanzi a un notaio.
Un’alternativa al Fondo Speciale è il trust. In tal caso, il fiduciario (cd. trustee) è, di solito, un soggetto vicino alla famiglia del disabile (ad un fratello o una sorella), al quale viene affidato il compito di amministrare i beni.
Il trustee, dunque, deve possedere ottime conoscenze nell’ambito dell’assistenza quotidiana e deve essere in grado di garantire tutte le cure mediche e terapeutiche di cui necessita il disabile. Nella maggior parte dei casi, il trust è istituito molto prima dell’eventuale morte dei genitori e, quindi, il fiduciario dispone di tutto il tempo necessario per imparare a comprendere tutte le necessità della persona che deve assistere.
La Legge del “Dopo di Noi” stabilisce che debba essere nominata anche un’ulteriore figura, quella del “protector”, di solito ricoperta dall’amministratore di sostegno, che ha il compito di vigilare sul corretto operato del fiduciario.
La costituzione del trust deve essere diretta esclusivamente all’assistenza, alla cura e alla tutela del soggetto disabile e, a tal fine, deve correttamente specificare i soggetti che vi aderiscono (tra cui il protector) e gli specifici obblighi e doveri del trustee.
Allo stesso modo, devono essere indicati tutti i bisogni del beneficiario, le eventuali terapie a cui deve sottoporsi e la destinazione finale del patrimonio dei genitori alla morte del disabile. In quest’ultimo caso, infatti, il trust si estingue.
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