L’attuale normativa prevede l’esenzione dell’IMU sull’abitazione principale. Tale regola conosce delle eccezioni che è fondamentale conoscere.
L’IMU, l’Imposta Municipale Unica, è la tassa che devono versare tutti coloro che possiedono un immobile non adibito ad abitazione principale. La legge italiana stabilisce infatti che l’esonero dal versamento dell’IMU spetta sull’abitazione principale appartenente ad una categoria catastale non di lusso.
Non riguarda, di conseguenza, gli immobili rientranti nelle categorie A/1, A/8 o A/9 (ville, castelli e palazzi eminenti). In questo caso, però, sono stabiliti altri benefici, come l’aliquota agevolata. L’IMU è dovuta anche sui terreni agricoli, sui fabbricati commerciali e industriali e sulle aree fabbricabili.
L’esenzione, inoltre, spetta per le pertinenze dell’abitazione principale, rientranti nelle categorie catastali C/2 (cantine o solai), C/6 (box o posto auto) e C/7 (tettoie). Per abitazione principale si intende la casa in cui si vive regolarmente e presso la quale si ha la residenza.
Nella maggior parte dei casi, la residenza e la dimora coincidono, ma cosa succede se non è così? Se, dunque, presso l’abitazione non è fissata la residenza, il proprietario è ugualmente sollevato dal pagamento?
Ad esempio, una persona può stabilire la residenza presso una casa di sua proprietà dove, tuttavia, non abita quotidianamente (magari per esigenze lavorative). Per rispondere a tale quesito, bisogna chiarire cosa si intende per “abitazione principale” ai fini IMU.
Il comma 741, lett. b), della Legge di Bilancio 2020, la definisce come l’immobile presso il quale il possessore e la sua famiglia hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. Non basta, dunque, essere residenti ma bisogna vivere realmente ed abitualmente presso la casa oggetto di esonero IMU.
Qualora manchi uno dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale, l’immobile non può essere ritenuto abitazione principale e, di conseguenza, il proprietario è obbligato a versare l’IMU.
Al riguardo, è intervenuta anche una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 209 del 2022, che ha introdotto un’importante chiarimento sul regime di esonero dall’Imposta Municipale Unica.
I Giudici della Consulta hanno statuito che per abitazione principale ai fini dell’IMU si intende solo quella presso la quale il soggetto passivo ha fissato la residenza e la dimora abituale e che non ha alcuna rilevanza la circostanza che anche gli altri membri della famiglia vi risiedano.
In definitiva, se uno di tali elementi non sussiste, la casa non può rientrare nella categoria delle abitazioni principali e, quindi, il proprietario dovrà versare la tassa al Comune.
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