Le coppie che vivono in affitto e hanno un figlio godono di una speciale tutela da parte della Legge. In cosa consiste?
L’inquilino in affitto ha diritti e doveri da rispettare. Quando nasce un figlio c’è un particolare privilegio che può vantare sul proprietario di casa. La Legge lo riconosce proprio per la novità che ha modificato per sempre le esigenze familiari.
Vivere in affitto è l’alternativa alla richiesta di mutuo per comprare una casa di proprietà. Possono essere diverse le ragioni che fanno optare per il pagamento del canone mensile piuttosto che per la rata mensile del finanziamento. La banca potrebbe non concedere il mutuo, per esigenze lavorative si cambia spesso città e non si ha una “base” in cui tornare, non si è ancora pronti per fare un passo così importante come l’acquisto di un immobile.
L’unico modo per avere un tetto sulla testa è vivere in affitto in una casa ammobiliata o no, pagando puntualmente il canone, le spese di consumo, per la pulizia e la luce delle scale nonché le spese condominiali. Una volta stipulato il contratto di affitto nascono diritti e doveri a carico del proprietario e dell’inquilino. Quest’ultimo, ad esempio, non può recedere dal contratto in qualsiasi momento.
Nascita di un figlio e recesso dal contratto di affitto
Avere un figlio significa l’esigenza di maggiore spazio in casa. La coppia potrebbe, dunque, voler cambiare l’abitazione in cui è in affitto prima della scadenza contrattuale. In generale la normativa prevede che l’inquilino dia un preavviso di sei mesi che diventano tre al sussistere di gravi motivi (se scritto nel contratto). Quali sono questi gravi motivi che danno diritto al recesso anticipato?
Tra le ragioni troviamo la nascita di un figlio che rende inadeguata l’abitazione. Vivere in una camera e cucina, ad esempio, è limitante quando nasce un figlio. Servirebbe una stanza in più per la culla e tutto l’occorrente per la cura del bimbo. Da qui la tutela della Legge per i neo-genitori che avvertono l’esigenza di una metratura più ampia per iniziare la vita insieme al loro bambino.
Il proprietario di casa non potrà opporsi alla richiesta di recesso del contratto con preavviso di tre mesi. Altri gravi motivi sono il trasferimento del posto di lavoro, la fine della convivenza. la perdita del lavoro con conseguente impossibilità di corrispondere il canone di locazione puntualmente e l’aggravarsi delle proprie condizioni di salute o il manifestarsi di una patologia.