Quando si parla di congedo parentale del papà siamo lontani dalle medie dei Paesi del Nord, bisogna dirlo. In Svezia ad esempio 480 giorni di congedo ai papà fino ai nove anni del bambino e nelle prime due settimane dopo la nascita i genitori possono stare a casa entrambi.Tutti gli altri giorni si possono dividere equalmente tra mamma e papà per permettere ad uno dei due genitori di tornare al lavoro e l’altro di stare a casa.
Un sogno se paragonato alla nostra realtà dove i padri praticamente non esistono dal punto di vista organizzativo di una nuova nascita e spesso le madri si ritrovano da sole con un bimbo di cui non sanno nulla. Pensate alla fatica, alla stanchezza, al fatto di essere catapultata in un mondo nuovo senza un appoggio costante.
Pare però che qualcosa si stia muovendo. Dal 2018 infatti i giorni di congedo parentale obbligatorio aumenteranno.
Congedo parentale del papà: obbligatorio e facoltativo
Quest’anno infatti – come stabilito dalla Legge di Bilancio – i giorni di congedo obbligatorio saranno non più 2 ma 4 ed è stato ripristinato il congedo facoltativo di 1 giorno da usare in alternativa alla madre, congedo che invece non era previsto nel 2017.
Si tratta di un diritto di cui può usufruire il padre, usando appunto 4 giorni anche non consecutivi entro i 5 mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso di un figlio adottato in famiglia.
Va male per chi invece ha avuto un figlio alla fine del 2017 e potrebbe usufruire del congedo nel 2018: valgono infatti le vecchie regole e i giorni di congedo obbligatorio sono solo 2.
A differenza del congedo di maternità, che sanziona penalmente la madre se non viene presa, per i papà non c’è alcuna sanzione specifica per il datore di lavoro nel caso in cui il congedo non venga utilizzato, anche perché il datore di lavoro potrebbe non sapere della paternità.
Per quanto riguarda invece il congedo facoltativo per il papà, la madre deve rinunciare ad un suo giorno di congedo facoltativo.
Come fare per ottenere i giorni di congedo parentale obbligatorio e facoltativo?
La domanda deve essere presentata solo al datore di lavoro e non all’Inps – tutte e 5 i giorni si viene retribuiti al 100% – almeno 15 giorni prima allegando, solo la giornata di congedo facoltativo, anche la dichiarazione della madre che rinuncia al suo periodo di congedo facoltativo.
E voi unimamme che ne pensate di questa “rivoluzione” di cui si parla anche su Il Sole 24 Ore?
Intanto vi lasciamo con il post che parla di bonus maternità: quali sono sono le offerte (con poche tutele).